La Conferenza Permanente ha approvato, in data 18 settembre 2008, l’accordo per le “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi” applicative del provvedimento del 30 ottobre 2007 (art. 8, comma 2).
Ricordiamo che il provvedimento del 30 aprile 2007 prevede l’obbligo di effettuare test antidroga per prevenire, a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, incidenti dovuti alla pericolosa condizione di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte degli stessi lavoratori. Questi test, i cui costi sono a carico del datore di lavoro, prevedono sia visite mediche che esami di laboratorio.
All’articolo 4 è previsto che “Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.”
Le linee guida risultanti dalla conferenza unificata del 18 settembre 2008 chiariscono a livello nazionale i punti relativi alle modalità di accertamento, in particolare:
- attivazione della procedura: trasmissione dell’elenco dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti da parte dei datori di lavoro;
- modalità di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari;
- procedure accertative di primo livello da parte del medico competente;
- procedure di laboratorio per l’effettuazione di accertamenti tossicologico-analitici di primo livello;
- procedure di diagnosi accertative di secondo livello a carico delle strutture sanitarie competenti;
- metodologia dell’accertamento da parte del medico competente;
- metodologia dell’accertamento da parte del SERT o da altre strutture sanitarie competenti;
- requisiti di qualità dei laboratori di analisi.