mercoledì 1 aprile 2009

Ruolo RLS più incisivo

Con il Testo Unico della Sicurezza rafforzati i meccanismi di compartecipazione puntando su un ruolo più incisivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Ruolo RLS più incisivo

Ruolo più incisivo del RLS con il Testo Unico

Con il processo di riforma, operata attraverso il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il legislatore ha tentato di rafforzare i meccanismi di compartecipazione puntando, soprattutto, su un ruolo più incisivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Questa figura della prevenzione appare ora dotata di nuovo vigore per effetto di alcune importanti innovazioni introdotte nell'art. 47 e seguenti e la sua funzione primaria è quella di garantire ai lavoratori l'esercizio dei diritti di partecipazione e di controllo in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle scelte fondamentali da parte del datore di lavoro.

ATTRIBUZIONI DEL RLS
Il D.Lgs. n. 81/2008, ha ripreso sostanzialmente il contenuto dell'art. 19, D.Lgs. n. 626/1994, e ha confermato i compiti consultivi e di controllo, con il diritto, da parte del RLS, a ricevere le informazioni dagli organi di vigilanza; in particolare, è stato ribadito il diritto del RLS a ottenere una copia del documento di dei rischi (DVR) previsto dagli artt. 17 e 28, D.Lgs. n. 81/2008, previa apposita richiesta.
Il comma 5 ha esteso questo diritto anche al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), disciplinato ora dall'art. 26, la cui copia potrà essere richiesta sia dal RLS dell'impresa committente sia dal RLS delle imprese appaltatrici. Questo quadro normativo è integrato dalla previsione di un ruolo attivo della contrattazione collettiva che può introdurre ulteriori attribuzioni e una disciplina particolare per quelle elencate nell'art. 50.

Di questo sistema di consultazione e di partecipazione, che cerca di dare attuazione anche ai principi contenuti nel cosiddetto Statuto dei lavoratori, appare opportuno approfondire alcune criticità emerse in sede di prima applicazione del cosiddetto Testo unico sicurezza. In particolare per quanto riguarda gli adempimenti gestionali del datore di lavoro, la questione delle aziende nelle quali il RLS è assente e la comunicazione all'INAIL (art. 18, comma 1, lettera aa), anche alla luce delle disposizioni del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (cosiddetto "milleproroghe") che ha concesso solo una parziale proroga di alcuni delicati obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 che non erano ancora entrati in vigore il 15 maggio 2008.

L'elezione del RLS
Art. 47, comma 2:in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In particolare, in quelle nelle quali sono occupati fino a 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato, per più aziende, nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.
Invece, in quelle nelle quali sono occupati più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (RSA) e, qualora le stesse siano assenti, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Gli obblighi del datore di lavoro
Pertanto, appare evidente che questi adempimenti sono posti a carico della collettività dei lavoratori e non del
Il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori in ordine alla disciplina in materia di consultazione e di partecipazione (art. 36, comma 2, lettera a) e, successivamente, a garantire al RLS la formazione (art.37, commi10, 11 e 12), l'esercizio delle attribuzioni stabilite dall'art.50(art.18, comma1, lettera s) oltre che a comunicare annualmente all'INAIL il nominativo. Questi obblighi sorgono in capo al datore dal momento in cui lo stesso è venuto a conoscenza dell'avvenuta elezione.




Incompatibilità dei ruoli
Il modello prevenzionistico introdotto dal D.Lgs n. 626/1994, era basato sul principio di cooperazione fra gli “attori” della sicurezza. Al contrario, invece, il D.Lgs 81/2008 sembra proporre un modello tendenzialmente conflittuale, di contrapposizione tra i diversi soggetti interessati; vediamo infatti rinnovati i ruoli del preposto e del medico competente, l'esaltazione dell'esercizio del potere disciplinare e le nuove incompatibilità dettate per l'elezione a RLS. Infatti, riprendendo un discutibile orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, il legislatore ha stabilito, al comma 7, art. 50, che l'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con quella di addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP).
Pertanto, a titolo esemplificativo, un lavoratore designato dal datore di lavoro come addetto all'antincendio o al primo soccorso aziendale (artt. 43 e seguenti) può legittimamente essere eletto come RLS, invece, l'elezione di un RSPP o di un ASPP determina un'ipotesi di decadenza dalla nomina.

La mancata elezione del RLS Aziendale
Qualora i lavoratori non eleggano il proprio RLS, le funzioni saranno esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito (artt. 48 e 49), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e in questo caso il datore di lavoro dovrà anche contribuire all'apposito fondo previsto dall'art. 52, istituito presso l'INAIL (art. 48, comma 3). In particolare, per quanto riguarda la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), i criteri per l'elezione sono individuati dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; in mancanza di questi accordi, le modalità di elezione o di designazione sono individuate con decreto del Ministro del Lavoro.

RLS e microimprese
Una questione molto delicata riguarda le micro imprese che occupano un solo lavoratore; in queste fattispecie, molto diffuse, è necessario comprendere se lo stesso possa assumere l'incarico di rappresentante o se, invece, debba necessariamente realizzarsi l'intervento del RLST. In effetti, bisogna considerare che il RLS ha, per sua natura, funzioni di rappresentanza di una collettività definita, come emerge anche dalla stessa definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera i), che parla di "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro", con una caratterizzazione in senso non conflittuale e partecipativa e, nel caso estremo in questione, non sussistendo alcun divieto o vincolo nel D.Lgs. n. 81/2008, in linea di principio appare ammissibile che l'unico lavoratore assuma il ruolo di rappresentante, fermo restando l'assolvimento da parte del datore di lavoro di tutti gli obblighi in materia e nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva in quanto applicabile.
Sarebbe auspicabile, tuttavia, un intervento correttivo del legislatore per disciplinare questa ipotesi e rendere più agevole l'assolvimento degli obblighi da parte delle micro imprese.

Il potere di accesso del RLST in azienda
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il RLST può accedere ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2, art. 48. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In questa ultima ipotesi, l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
Qualora il datore di lavoro impedisca l'accesso del RLST, quest'ultimo lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL o Direzione provinciale del lavoro).




La VdR nelle aziende senza RLS
L'articolato quadro delle attribuzioni delineato dall'art. 50 comporta anche molteplici difficoltà operative per quelle aziende nelle quali i lavoratori non hanno eletto il proprio rappresentante e l'organismo paritetico (il Fondo previsto dall'art. 52 non è ancora operante) non ha ancora comunicato il nominativo del RLST; queste difficoltà rischiano di amplificarsi ulteriormente a causa della mancata proroga dell'obbligo di valutazione dei rischi secondo il D.Lgs. n. 81/2008, che non è stata inserita nel D.L. n. 207/2008. Questa situazione risulta molto diffusa nelle piccole imprese a causa sia dell'atteggiamento particolarmente ostico che si rileva ultimamente tra i lavoratori - che spesso, nel timore d'incorrere in responsabilità penali, non sono disponibili a ricoprire l'incarico - sia degli inevitabili tempi di messa a regime del nuovo sistema imperniato sulla figura del RLST, in molti casi ancora allo stato embrionale.
Poiché la consultazione e la partecipazione da parte del rappresentante dei lavoratori è considerata determinante in numerose decisioni prevenzionistiche da parte del datore di lavoro come, per esempio, la valutazione dei rischi o le nomine del RSPP e del medico competente, l'effetto immediato che sembra ricavarsi da una prima lettura della norma è che, qualora questa figura sia mancante per le predette ragioni, il datore di lavoro non potrebbe procedere agli adempimenti attribuiti allo stesso e a quelli ulteriori previsti dall'art. 50.
Tuttavia, un'interpretazione del genere sarebbe in netto contrasto sia con i principi costituzionali di tutela del diritto alla salute del lavoratore (artt. 32 e 41, Cost.) sia con quello sancito dall'art. 2087, c.c., oltre che con le stesse misure di tutela definite dall'art. 15, D.Lgs. n. 81/2008.
Pertanto, vista la natura della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, appare lecito ritenere, invece, che in questa fattispecie il datore di lavoro, preso atto della mancata elezione del RLS e della mancata comunicazione del RLST, deve comunque procedere a osservare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e, sotto il profilo procedurale, dovrà garantire la partecipazione e la consultazione di tutti i lavoratori in sede di riunione periodica prevista dall'art. 35, verbalizzando sia la situazione che si è venuta a creare sia le osservazioni dei partecipanti, rinviando a un successivo atto di ratifica delle decisioni adottate da parte del rappresentante non appena lo stesso sarà eletto o comunicato.

Il contributo obbligatorio per le imprese senza RLS interno
La mancata elezione da parte dei lavoratori del RLS comporta anche l'obbligo, a carico del datore di lavoro, del versamento del contributo annuale a un apposito Fondo di sostegno alla PMI, ai RLST e alla pariteticità, la cui gestione è affidata all'INAIL e opera per tutte quelle "realtà" nelle quali i CCNL e la contrattazione integrativa "non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello".
La norma è poco chiara e ha individuato gli obiettivi del fondo nel finanziamento delle attività dei RLST, della formazione dei datori di lavoro delle PMI e del sostegno alle attività degli organismi paritetici. L'importo che deve essere versato è pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva; sarà un apposito decreto interministeriale a stabilire la modalità di funzionamento del fondo.

La comunicazione annuale all'INAIL
Un altro aspetto controverso della nuova disciplina è l'introduzione dell'obbligo, per il datore di lavoro e il dirigente, di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 18, comma 1, lettera aa). Negli ultimi mesi si è molto discusso circa l'estensione di questo adempimento, in particolare per quanto riguarda sia la scadenza ­secondo alcuni la prima coincideva con il 31 dicembre 2008 ­sia il contenuto della comunicazione da presentare e alla sede INAIL destinataria.
Un esempio emblematico, in tal senso, è la modulistica proposta da qualche software house che prevede uno schema di comunicazione che, tuttavia, non appare in sintonia con le finalità della norma. Infatti, premesso che l'adempimento ha natura prettamente amministrativa ed è, pertanto, sanzionato non penalmente ma con una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 (art. 55, comma 4, lettera o), la sua ratio è quella sia di monitorare la presenza degli RLS nelle aziende, anche ai fini di altri interventi, sia di costruire nel tempo un banca dei RLS.
Per evitare inutili allarmismi e soluzioni "fantasiose", occorre ricordare che lo stesso INAIL, con nota 18 luglio 2008 (si veda il riquadro 2), ha precisato che i datori di lavoro non devono ancora effettuare alcun adempimento in quanto sarà lo stesso Istituto assicuratore a stabilire le modalità e i termini di comunicazione in un'ottica di massima semplificazione operativa.
Probabilmente, questo adempimento sarà inserito nella procedura di autoliquidazione annuale del premio o sarà attratto dal nuovo sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, che dovrebbe prendere il via prossimamente (art. 8).

Conclusioni
Nel nuovo sistema di consultazione e di partecipazione definito dal D.Lgs. n. 81/2008 si annidano diverse anomalie che rischiano di avere ricadute negative soprattutto sulle micro e piccole imprese. In particolare, la previsione generalizzata di figure esterne al contesto aziendale, pur se funzionale in ambiti particolari, in molti altri rischia, invece, di generare nuove contrapposizioni senza considerare, poi, i nuovi costi a carico delle aziende - come, per esempio, il contributo al Fondo ex art. 52 e la formazione - che appaiono sempre più poco sostenibili.
A questo si aggiunge un meccanismo di compartecipazione eccessivamente frastagliato che per i suddetti motivi deve essere necessariamente rivisto, e in tal senso la sede naturale appare l'emanazione del decreto correttivo al D.Lgs. n. 81/2008 che dovrebbe essere pubblicato nei prossimi mesi.

Fonte:confartigianatobologna.it