venerdì 8 agosto 2008

Valutazione Rischi obbligatoria dal 2009

È slittato dal 29 luglio 2008 al 1º gennaio 2009 il termine entro cui redigere il documento di valutazione dei rischi, previsto dal Dlgs 81 2008, che introduce il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La proroga è contenuta nel disegno di legge di conversione del DL 3 giugno 2008, n. 97 “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini” già approvato dal Senato. Il provvedimento modifica l’art. 306, comma 2, del Dlgs 81/2008 prorogando il termine: “a decorrere dal 1º gennaio 2009”. Il termine riguarda l’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del Dlgs 81/2008, e delle altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi, comprese le relative sanzioni.

La valutazione dei rischi attiene a "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
".

Il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress da lavoro, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.


Nella legge di conversione del DL 97/2008 confluiscono anche alcune misure contenute nel decreto legge 113 del 30 giugno 2008 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, in particolare l’articolo 4-bis, comma 10, prevede la proroga al 30 giugno 2009 del termine per completare l’adeguamento alla normativa di prevenzione dagli incendi da parte di strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto che abbiano già presentato entro il 30 giugno 2005 la richiesta di nulla osta ai Vigili del Fuoco.


Il testo torna ora alla Camera per l’approvazione definitiva.