Il datore di lavoro, secondo quanto prescritto dal dlgs 81 2008 deve procedere all’individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni, nonché alla valutazione della loro entità. Su questa base il datore di lavoro deve individuare le misure di prevenzione e pianificarne l’attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza.
La valutazione è effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( RSPP ) e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza ( RLS ).
Al termine della valutazione viene elaborato un apposito documento che viene conservato presso l’azienda e che costituisce il punto di riferimento per tutti i soggetti che intervengono nelle attività rivolte alla sicurezza in azienda.
Contenuti del documento
Nell’impostazione del legislatore il documento è articolato in tre parti e contiene:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.
La relazione deve fornire indicazioni almeno su:
- le realtà operative considerate, eventualmente articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi del ciclo produttivo rilevanti per l’individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del processo lavorativo, con riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro utile dato;
- le varie fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi;
- il coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente ricorso.
Per quel che concerne i criteri adottati, le indicazioni devono riguardare:
- i pericoli ed i rischi correlati;
- le persone esposte al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi particolari (le categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi);
- i riferimenti normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti;
- gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge (norme di buona tecnica, codici di buona pratica, ecc.);
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adottate sulla base della valutazione effettuata e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati, con l’indicazione:
- degli interventi risultati necessari a seguito della valutazione e di quelli programmati per conseguire una ulteriore riduzione di rischi residui;
- delle conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori previste;
- dell’elenco dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, illustrando in particolare:
- l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
- il programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza poste in atto;
- il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione, anche in esito ai risultati dell’azione di controllo.
venerdì 29 agosto 2008
DUVRI
Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di aziende diverse che operano nella stessa sede con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.
Non è necessario il DUVRI nella semplice fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento); per i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante. Il DUVRI non è necessario nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento.
Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI.
Non è necessario il DUVRI nella semplice fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento); per i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante. Il DUVRI non è necessario nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento.
Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI.
mercoledì 13 agosto 2008
Dlgs 81: Nuovo Portale Sicurezza
CDS Service 626 presenta www.tuttodlgs81.it il nuovo portale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Il nuovo portale è stato studiato per facilitare le procedure di iscrizione ai corsi per quanti vogliono mettersi in regola con la normativa introdotta dal dlgs 81 2008 che aggiorna la legge 626/94.
Tutti i corsi e i servizi offerti:
root principale
Antincendio
Formazione Lavoratore
Mulettisti
Pi.M.U.S.
Pronto Soccorso
RLS
RSPP
Privacy
HACCP
Sorveglianza Sanitaria
Valutazione Rischi
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- Tutto dlgs 81 : HACCP
- Tutto dlgs 81 : Preventivo Consulenza
- Documento Valutazione Rischi
- Rischio Biologico
- Rischio Chimico
- Rischio Vibrazioni
- Valutazione Rischi Studio Odontoiatrico
lunedì 11 agosto 2008
Technorati: segnalato il blog
Technorati Profile
Il blog sicurezza è stato segnalato da technorati.com il più importante portale dedicato ai bloggers di tutto il mondo.
Il blog sicurezza è stato segnalato da technorati.com il più importante portale dedicato ai bloggers di tutto il mondo.
Sicurezza sul lavoro: ancora due morti
Ancora incidenti sul lavoro. Un uomo di 38 anni è morto schiacciato da un escavatore mentre lavorava alla costruzione di una fognatura in un terreno agricolo a Gallinaro, un piccolo paese della Valcomino, in provincia di Frosinone.
Ad accorgersi dell'incidente sul lavoro sono stati alcune persone vicine al campo che hanno chiamato il 118 di Frosinone. All'arrivo dei soccorritori l'uomo era già morto e il medico non ha potuto far altro che costatarne il decesso. I carabinieri stanno accertando le modalità dell'incidente.
Un altro operaio è morto nei pressi di Chivasso (Torino) dopo essere stato travolto da un'automobile mentre svolgeva dei lavori su una strada statale: per la procura di Torino non si tratta però di un incidente stradale, ma di un vero e proprio incidente sul lavoro, e per questa ipotesi di reato ha aperto un fascicolo di indagine.
La vittima, di 48 anni, era un dipendente di una ditta, incaricata da un noto operatore telefonico, della posa e della manutenzione dei cavi telefonici e si trovava sul posto insieme a un collega. Adesso il pm Raffaele Guariniello intende verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro: il compagno dell'operaio, dopo qualche ritrosia iniziale, ha ammesso - secondo quanto si è appreso - che il cantiere non era adeguatamente segnalato.
Ancora incidenti dunque, anche in questi giorni di Agosto e di ferie per molti lavoratori. A riprova di quanto bisogna ancora fare per l'effettiva sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.
Ad accorgersi dell'incidente sul lavoro sono stati alcune persone vicine al campo che hanno chiamato il 118 di Frosinone. All'arrivo dei soccorritori l'uomo era già morto e il medico non ha potuto far altro che costatarne il decesso. I carabinieri stanno accertando le modalità dell'incidente.
Un altro operaio è morto nei pressi di Chivasso (Torino) dopo essere stato travolto da un'automobile mentre svolgeva dei lavori su una strada statale: per la procura di Torino non si tratta però di un incidente stradale, ma di un vero e proprio incidente sul lavoro, e per questa ipotesi di reato ha aperto un fascicolo di indagine.
La vittima, di 48 anni, era un dipendente di una ditta, incaricata da un noto operatore telefonico, della posa e della manutenzione dei cavi telefonici e si trovava sul posto insieme a un collega. Adesso il pm Raffaele Guariniello intende verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro: il compagno dell'operaio, dopo qualche ritrosia iniziale, ha ammesso - secondo quanto si è appreso - che il cantiere non era adeguatamente segnalato.
Ancora incidenti dunque, anche in questi giorni di Agosto e di ferie per molti lavoratori. A riprova di quanto bisogna ancora fare per l'effettiva sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.
Documenti necessari
venerdì 8 agosto 2008
Valutazione Rischi obbligatoria dal 2009
È slittato dal 29 luglio 2008 al 1º gennaio 2009 il termine entro cui redigere il documento di valutazione dei rischi, previsto dal Dlgs 81 2008, che introduce il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La proroga è contenuta nel disegno di legge di conversione del DL 3 giugno 2008, n. 97 “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini” già approvato dal Senato. Il provvedimento modifica l’art. 306, comma 2, del Dlgs 81/2008 prorogando il termine: “a decorrere dal 1º gennaio 2009”. Il termine riguarda l’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del Dlgs 81/2008, e delle altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi, comprese le relative sanzioni.
La valutazione dei rischi attiene a "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
".
Il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress da lavoro, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
Nella legge di conversione del DL 97/2008 confluiscono anche alcune misure contenute nel decreto legge 113 del 30 giugno 2008 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, in particolare l’articolo 4-bis, comma 10, prevede la proroga al 30 giugno 2009 del termine per completare l’adeguamento alla normativa di prevenzione dagli incendi da parte di strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto che abbiano già presentato entro il 30 giugno 2005 la richiesta di nulla osta ai Vigili del Fuoco.
Il testo torna ora alla Camera per l’approvazione definitiva.
La proroga è contenuta nel disegno di legge di conversione del DL 3 giugno 2008, n. 97 “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini” già approvato dal Senato. Il provvedimento modifica l’art. 306, comma 2, del Dlgs 81/2008 prorogando il termine: “a decorrere dal 1º gennaio 2009”. Il termine riguarda l’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del Dlgs 81/2008, e delle altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi, comprese le relative sanzioni.
La valutazione dei rischi attiene a "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
".
Il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress da lavoro, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
Nella legge di conversione del DL 97/2008 confluiscono anche alcune misure contenute nel decreto legge 113 del 30 giugno 2008 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, in particolare l’articolo 4-bis, comma 10, prevede la proroga al 30 giugno 2009 del termine per completare l’adeguamento alla normativa di prevenzione dagli incendi da parte di strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto che abbiano già presentato entro il 30 giugno 2005 la richiesta di nulla osta ai Vigili del Fuoco.
Il testo torna ora alla Camera per l’approvazione definitiva.
giovedì 7 agosto 2008
Io Lavoro Sicuro
Prendendo spunto dalla campagna di Pubblicità Progresso "Io Lavoro Sicuro" la Labshop srl inaugura il sito www.iolavorosicuro.net , portale interamente dedicato alla sicurezza sul lavoro. Il sito permette di iscriversi ai corsi previsti dalla normativa introdotta con il Testo Unico Sicurezza contenuto nel dlgs 81 2008 che racchiude in un unico testo tutta la precedente legislazione in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria, sicurezza alimentare ecc.
Per quanti siano interessati a mettere in regola la propria azienda presentiamo i corsi che potrete trovare su iolavorosicuro.net :
Corso RSPP per datore di lavoro : costo 100 € ;
Corso per RLS : costo 190 € ;
Corso Antincendio : costo 100 € ;
Corso Primo Soccorso in Azienda e Gestione delle Emergenze : costo 120 € ;
Io Lavoro Sicuro , il nuovo portale della formazione dei lavoratori.
Per quanti siano interessati a mettere in regola la propria azienda presentiamo i corsi che potrete trovare su iolavorosicuro.net :
Corso RSPP per datore di lavoro : costo 100 € ;
Corso per RLS : costo 190 € ;
Corso Antincendio : costo 100 € ;
Corso Primo Soccorso in Azienda e Gestione delle Emergenze : costo 120 € ;
Io Lavoro Sicuro , il nuovo portale della formazione dei lavoratori.
venerdì 1 agosto 2008
Corso Antincendio
Per facilitare l'accesso al corso antincendio CDS Service 626 srl ha aperto un nuovo dominio dedicato alle informazioni sul corso per addetto alla squadra antincendio.
www.corsoantincendio.net
Ricordiamo che il costo del corso è di 100 euro +IVA .
Per coloro che vogliono mettersi in regola con tutti i documenti richiesti dal dlgs 81 2008 è possibile prenotare il pacchetto 626 a 450 euro + IVA che comprende:
Per ulteriori informazioni: 06.99.68.846 - 06.99.68.849
www.corsoantincendio.net
Ricordiamo che il costo del corso è di 100 euro +IVA .
Per coloro che vogliono mettersi in regola con tutti i documenti richiesti dal dlgs 81 2008 è possibile prenotare il pacchetto 626 a 450 euro + IVA che comprende:
- Documento Valutazione Rischi DVR
- Corso RSPP datore di lavoro
- Corso Antincendio
- Corso Primo Soccorso
- Formazione e Informazione Lavoratore
Per ulteriori informazioni: 06.99.68.846 - 06.99.68.849
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