giovedì 22 gennaio 2009

Consulenza Sicurezza sul Lavoro

Consulenza Sicurezza sul Lavoro



CDS Service 626 srl è una società di consulenza per la sicurezza sul lavoro, formata da un team di professionisti altamente specializzati e con pluriennale esperienza in diversi settori - dalla sicurezza sul lavoro, alla medicina del lavoro, all'igiene degli alimenti, alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori - in grado di rispondere a tutte le esigenze di adeguamento alle normative vigenti, sviluppando le proprie competenze della Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro e nell'igiene degli alimenti.

CDS Service 626 s.r.l. offre i propri servizi ad enti, associazioni, amministrazioni comunali, case di riposo, cliniche private, scuole, istituti bancari, P.M.I. (Piccole e Medie Imprese), S.P.A. (Società per Azioni), la propria collaborazione e assistenza completa per l'espletamento e la regolarizzazione agli obblighi di legge. CDS Service 626 s.r.l. ha sede operativa ad Anguillara Sabazia in provincia di ROMA ma opera in tutto il territorio nazionale grazie alla sua offerta formativa online e alla dotazione logistica di alto profilo.

Da oggi, grazie a CDS Service 626 s.r.l. mettere la tua azienda in regola con quanto previsto dalla norme vigenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro è semplice ed economico. Infatti grazie alla nostra pluriennale esperienza riusciamo ad abbattere i costi di consulenza in virtù della preparazione dei nostri consulenti che in pochi giorni possono procedere alla regolarizzazione della sua Azienda.

lunedì 19 gennaio 2009

Comunicazione Nomina RLS all'INAIL

Come e quando comunicare all'INAIL il nominativo del RLS



Il decreto 81/08 introduce un nuovo onere a carico del datore di lavoro in merito alla figura del RLS.
L’art. 18 comma 1, lettera aa) definisce che il datore di lavoro deve comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per quanto riguarda le modalità di tale comunicazione non esiste ancora nessuna circolare che chiarisca come assolvere tale obbligo. Dal 16 maggio, però, la legge è in vigore e il datore di lavoro inadempiente può essere sanzionato con una multa di€ 500,00.

Alcune sedi INAIL interpellate hanno confermato che non esiste ancora una procedura per la comunicazione. Le sedi INAIL, però, consigliano di procedere comunque con la comunicazione del nome del RLS o via fax conservando traccia dell’invio o tramite lettera raccomandata.

mercoledì 14 gennaio 2009

Decreto Milleproroghe: rinvii mirati

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2008, n, 207 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”.
Nel decreto-legge in argomento sono contenute, tra l’altro le disposizioni relative alle modifiche, già preannunciate, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con un parziale dietrofront sulle proroghe in tema di sicurezza sul lavoro rispetto a quanto scaturito dal Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 in cui era stato approvato il decreto-legge.

Si tratta, quindi, di un rinvio mirato delle misure relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e, pertanto l’1 gennaio 2009 è entrato l’obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi aziendali in base all’articolo 28 del nuovo Testo unico mentre i datori di lavoro avranno tempo sino alla data del 16 maggio 2009:
per valutare lo stress lavoro-correlato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 28 del citato D.Lgs. n. 81/2008;
per assicurare una data certa al documento di valutazione dei rischi.
Con l’articolo 32 del decreto-legge in argomento slittano al 19 maggio 2009:
l’obbligo di comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno ed ai fini assicurativi quelli che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r) del d.lgs. n. 81/2008);
il divieto delle visite mediche preassuntive (art. 41, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008).
Ad ogni buon conto il testo dell’articolo 32 del decreto-legge in argomento è il seguente:
“Art. 32 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.”