lunedì 30 marzo 2009

Sicurezza: mercato in crescita

Il responsabile della sicurezza è una delle figure più ricercate dalle aziende, anche in tempi di crisi. E, sostiene Alessandro Spaziani, esperto del settore e autore di diverse pubblicazioni a riguardo, il mercato avrà sempre più bisogno di questo tipo di professionalità.
Le aziende cercano responsabili per la sicurezza, perché?
«Il decreto legislativo del 2008, il cosiddetto Testo unico, ha rinnovato il mondo della sicurezza sul lavoro, dando alla questione una importante centralità».
Che cosa prevede il Testo?
«Una quintuplicazione delle funzioni rispetto alla vecchia legge 626; introduce la responsabilità amministrativa delle aziende in caso di violazioni della sicurezza. Significa che le aziende adesso fanno più attenzione. Con il Testo unico è stata introdotta la certificazione. Si è aperto dunque un mercato enorme. Le aziende incominciano a organizzarsi per evitare sanzioni e cercano per questo nuove figure professionali».
Come e dove si forma un responsabile alla sicurezza?
«Nel 1996 è stato introdotto un decreto, recepito poi dal Testo unico, sulla qualifica del personale responsabile alla sicurezza. Esistono quindi corsi di formazione divisi in tre livelli: il primo è un corso base; il secondo una specializzazione a seconda del settore in cui opera l’azienda; il terzo una specializzazione in tecnica della comunicazione con sindacati e altre figure coinvolte nel mondo della sicurezza del lavoro. Alla fine del corso, che prevede esami, sono rilasciate certificazioni».
Un giovane che vuole frequentare uno di questi corsi a chi deve rivolgersi?
«L’Inail per esempio organizza corsi di formazione professionale; ci sono poi associazioni convenzionate con istituti di ricerca e università che possono organizzarli».
Pensa sia un mercato in crescita quello della sicurezza sul lavoro?
«Assolutamente sì, le richieste per questo tipo di figure professionali aumenteranno. Si tratta di un mercato molto concorrenziale perché le aziende richiedono un grado di protezione sul lavoro sempre più alto. Servono qualifiche sempre maggiori. La grossa novità è dettata dalla certificazione sulla sicurezza, unico strumento delle società per tutelarsi».

Fonte: ilGiornale.it

tag: formazione 81

giovedì 22 gennaio 2009

Consulenza Sicurezza sul Lavoro

Consulenza Sicurezza sul Lavoro



CDS Service 626 srl è una società di consulenza per la sicurezza sul lavoro, formata da un team di professionisti altamente specializzati e con pluriennale esperienza in diversi settori - dalla sicurezza sul lavoro, alla medicina del lavoro, all'igiene degli alimenti, alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori - in grado di rispondere a tutte le esigenze di adeguamento alle normative vigenti, sviluppando le proprie competenze della Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro e nell'igiene degli alimenti.

CDS Service 626 s.r.l. offre i propri servizi ad enti, associazioni, amministrazioni comunali, case di riposo, cliniche private, scuole, istituti bancari, P.M.I. (Piccole e Medie Imprese), S.P.A. (Società per Azioni), la propria collaborazione e assistenza completa per l'espletamento e la regolarizzazione agli obblighi di legge. CDS Service 626 s.r.l. ha sede operativa ad Anguillara Sabazia in provincia di ROMA ma opera in tutto il territorio nazionale grazie alla sua offerta formativa online e alla dotazione logistica di alto profilo.

Da oggi, grazie a CDS Service 626 s.r.l. mettere la tua azienda in regola con quanto previsto dalla norme vigenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro è semplice ed economico. Infatti grazie alla nostra pluriennale esperienza riusciamo ad abbattere i costi di consulenza in virtù della preparazione dei nostri consulenti che in pochi giorni possono procedere alla regolarizzazione della sua Azienda.

lunedì 19 gennaio 2009

Comunicazione Nomina RLS all'INAIL

Come e quando comunicare all'INAIL il nominativo del RLS



Il decreto 81/08 introduce un nuovo onere a carico del datore di lavoro in merito alla figura del RLS.
L’art. 18 comma 1, lettera aa) definisce che il datore di lavoro deve comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per quanto riguarda le modalità di tale comunicazione non esiste ancora nessuna circolare che chiarisca come assolvere tale obbligo. Dal 16 maggio, però, la legge è in vigore e il datore di lavoro inadempiente può essere sanzionato con una multa di€ 500,00.

Alcune sedi INAIL interpellate hanno confermato che non esiste ancora una procedura per la comunicazione. Le sedi INAIL, però, consigliano di procedere comunque con la comunicazione del nome del RLS o via fax conservando traccia dell’invio o tramite lettera raccomandata.

mercoledì 14 gennaio 2009

Decreto Milleproroghe: rinvii mirati

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2008, n, 207 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”.
Nel decreto-legge in argomento sono contenute, tra l’altro le disposizioni relative alle modifiche, già preannunciate, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con un parziale dietrofront sulle proroghe in tema di sicurezza sul lavoro rispetto a quanto scaturito dal Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 in cui era stato approvato il decreto-legge.

Si tratta, quindi, di un rinvio mirato delle misure relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e, pertanto l’1 gennaio 2009 è entrato l’obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi aziendali in base all’articolo 28 del nuovo Testo unico mentre i datori di lavoro avranno tempo sino alla data del 16 maggio 2009:
per valutare lo stress lavoro-correlato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 28 del citato D.Lgs. n. 81/2008;
per assicurare una data certa al documento di valutazione dei rischi.
Con l’articolo 32 del decreto-legge in argomento slittano al 19 maggio 2009:
l’obbligo di comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno ed ai fini assicurativi quelli che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r) del d.lgs. n. 81/2008);
il divieto delle visite mediche preassuntive (art. 41, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008).
Ad ogni buon conto il testo dell’articolo 32 del decreto-legge in argomento è il seguente:
“Art. 32 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.”

giovedì 6 novembre 2008

Il datore di lavoro è penalmente responsabile se in azienda mancano tecnologie aggiornate

La Cassazione ha stabilito che i datori di lavoro devono essere al passo con i tempi per quanto riguarda le misure di sicurezza in azienda. In caso di infortunio di un dipendente, infatti, i vertici dell’impresa rischiano una condanna, anche penale, se non hanno introdotto in azienda le tecnologie più moderne e avanzate per tutelare i lavoratori.

La sentenza n. 38819 del 14 ottobre 2008, ha confermato la responsabilità penale dell’amministratore di una Spa di Pordenone, accusato di lesioni gravi colpose nei confronti di un dipendente che si era ferito pulendo una macchina industriale.
Per la suprema Corte, "il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. L'articolo 2087, infatti, nell' affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro anche ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche".

(Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 14/10/2008, n. 38819)

mercoledì 15 ottobre 2008

Sicurezza sul Lavoro: partita la campagna della Provincia di Roma

Da mercoledì 1 ottobre è partita la campagna per la sicurezza sul lavoro della Provincia di Roma, con un numero dedicato, 06 67665311, al quale i cittadini potranno segnalare anomalie riscontrate sui luoghi di lavoro.

Parallelamente all'attivazione della linea telefonica dedicata, la Provincia di Roma ha creato una task force composta da 12 agenti della Polizia provinciale. Gli agenti a tal proposito frequenteranno anche un corso di formazione in tema di sicurezza sul lavoro della durata di 2 settimane. La squadra agirà sul campo e nel caso riscontrasse anomalie informerà le forze dell'ordine e le Asl.

"La Provincia – ha spiegato il presidente Zingaretti - negli atti burocratici non ha competenze in tema di sicurezza sul lavoro. Non possiamo censire nè colpire ma possiamo controllare. Per la sicurezza tutti possiamo fare qualche cosa. Vogliamo dare la percezione a chi è solo, a chi è vittima del caporalato, a chi è senza contratto che c'è un numero della Provincia che si attiva".


Il numero dedicato della Provincia di Roma darà anche informazioni sulle leggi e si rivolgerà ai piccoli imprenditori, ma anche a chi pensa di subire danni, mettendolo in contatto con i sindacati.

Accordo Stato Regioni sull'accertamento delle Tossicodipendenze

La Conferenza unificata Stato Regioni approva l’accordo per definire le procedure di accertamento dell’assenza di tossicodipendenza nei lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi.

La Conferenza Permanente ha approvato, in data 18 settembre 2008, l’accordo per le “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi” applicative del provvedimento del 30 ottobre 2007 (art. 8, comma 2).

Ricordiamo che il provvedimento del 30 aprile 2007 prevede l’obbligo di effettuare test antidroga per prevenire, a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, incidenti dovuti alla pericolosa condizione di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte degli stessi lavoratori. Questi test, i cui costi sono a carico del datore di lavoro, prevedono sia visite mediche che esami di laboratorio.

All’articolo 4 è previsto che “Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.”

Le linee guida risultanti dalla conferenza unificata del 18 settembre 2008 chiariscono a livello nazionale i punti relativi alle modalità di accertamento, in particolare:

  • attivazione della procedura: trasmissione dell’elenco dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti da parte dei datori di lavoro;

  • modalità di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari;

  • procedure accertative di primo livello da parte del medico competente;

  • procedure di laboratorio per l’effettuazione di accertamenti tossicologico-analitici di primo livello;

  • procedure di diagnosi accertative di secondo livello a carico delle strutture sanitarie competenti;

  • metodologia dell’accertamento da parte del medico competente;

  • metodologia dell’accertamento da parte del SERT o da altre strutture sanitarie competenti;

  • requisiti di qualità dei laboratori di analisi.