mercoledì 23 marzo 2011

Formatori sicurezza : nuovo sito web

Nasce un nuovo portale dedicato a i formatori sicurezza sul lavoro , dove potranno registrarsi, scambiare opinioni e dove potranno trovare informazioni sull'associazione nazionale Anfos, la quale permette ai professionisti e ai centri di formazione di ottenere una convenzione sia per i corsi in aula sia per la rivendita dei corsi online tramite la piattaforma e-learning www.elearningsicurezza.com , se siete un formatore od una azienda e siete interessati ai servizi offerti dall'associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro vi invitiamo a contattare gli uffici Anfos al numero verde 800589256, sino ad oggi si contano oltre 250 centri di formazione convenzionati e più di 1000 formatori associati che divulgano il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro offrendo consulenze e formazione professionale.
Esperti della sicurezza, Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, medici competenti aziendali, un mondo sulla sicurezza del lavoro a 360°.

mercoledì 1 aprile 2009

Ruolo RLS più incisivo

Con il Testo Unico della Sicurezza rafforzati i meccanismi di compartecipazione puntando su un ruolo più incisivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Ruolo RLS più incisivo

Ruolo più incisivo del RLS con il Testo Unico

Con il processo di riforma, operata attraverso il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il legislatore ha tentato di rafforzare i meccanismi di compartecipazione puntando, soprattutto, su un ruolo più incisivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Questa figura della prevenzione appare ora dotata di nuovo vigore per effetto di alcune importanti innovazioni introdotte nell'art. 47 e seguenti e la sua funzione primaria è quella di garantire ai lavoratori l'esercizio dei diritti di partecipazione e di controllo in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle scelte fondamentali da parte del datore di lavoro.

ATTRIBUZIONI DEL RLS
Il D.Lgs. n. 81/2008, ha ripreso sostanzialmente il contenuto dell'art. 19, D.Lgs. n. 626/1994, e ha confermato i compiti consultivi e di controllo, con il diritto, da parte del RLS, a ricevere le informazioni dagli organi di vigilanza; in particolare, è stato ribadito il diritto del RLS a ottenere una copia del documento di dei rischi (DVR) previsto dagli artt. 17 e 28, D.Lgs. n. 81/2008, previa apposita richiesta.
Il comma 5 ha esteso questo diritto anche al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), disciplinato ora dall'art. 26, la cui copia potrà essere richiesta sia dal RLS dell'impresa committente sia dal RLS delle imprese appaltatrici. Questo quadro normativo è integrato dalla previsione di un ruolo attivo della contrattazione collettiva che può introdurre ulteriori attribuzioni e una disciplina particolare per quelle elencate nell'art. 50.

Di questo sistema di consultazione e di partecipazione, che cerca di dare attuazione anche ai principi contenuti nel cosiddetto Statuto dei lavoratori, appare opportuno approfondire alcune criticità emerse in sede di prima applicazione del cosiddetto Testo unico sicurezza. In particolare per quanto riguarda gli adempimenti gestionali del datore di lavoro, la questione delle aziende nelle quali il RLS è assente e la comunicazione all'INAIL (art. 18, comma 1, lettera aa), anche alla luce delle disposizioni del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (cosiddetto "milleproroghe") che ha concesso solo una parziale proroga di alcuni delicati obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 che non erano ancora entrati in vigore il 15 maggio 2008.

L'elezione del RLS
Art. 47, comma 2:in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In particolare, in quelle nelle quali sono occupati fino a 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato, per più aziende, nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.
Invece, in quelle nelle quali sono occupati più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (RSA) e, qualora le stesse siano assenti, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Gli obblighi del datore di lavoro
Pertanto, appare evidente che questi adempimenti sono posti a carico della collettività dei lavoratori e non del
Il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori in ordine alla disciplina in materia di consultazione e di partecipazione (art. 36, comma 2, lettera a) e, successivamente, a garantire al RLS la formazione (art.37, commi10, 11 e 12), l'esercizio delle attribuzioni stabilite dall'art.50(art.18, comma1, lettera s) oltre che a comunicare annualmente all'INAIL il nominativo. Questi obblighi sorgono in capo al datore dal momento in cui lo stesso è venuto a conoscenza dell'avvenuta elezione.




Incompatibilità dei ruoli
Il modello prevenzionistico introdotto dal D.Lgs n. 626/1994, era basato sul principio di cooperazione fra gli “attori” della sicurezza. Al contrario, invece, il D.Lgs 81/2008 sembra proporre un modello tendenzialmente conflittuale, di contrapposizione tra i diversi soggetti interessati; vediamo infatti rinnovati i ruoli del preposto e del medico competente, l'esaltazione dell'esercizio del potere disciplinare e le nuove incompatibilità dettate per l'elezione a RLS. Infatti, riprendendo un discutibile orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, il legislatore ha stabilito, al comma 7, art. 50, che l'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con quella di addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP).
Pertanto, a titolo esemplificativo, un lavoratore designato dal datore di lavoro come addetto all'antincendio o al primo soccorso aziendale (artt. 43 e seguenti) può legittimamente essere eletto come RLS, invece, l'elezione di un RSPP o di un ASPP determina un'ipotesi di decadenza dalla nomina.

La mancata elezione del RLS Aziendale
Qualora i lavoratori non eleggano il proprio RLS, le funzioni saranno esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito (artt. 48 e 49), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e in questo caso il datore di lavoro dovrà anche contribuire all'apposito fondo previsto dall'art. 52, istituito presso l'INAIL (art. 48, comma 3). In particolare, per quanto riguarda la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), i criteri per l'elezione sono individuati dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; in mancanza di questi accordi, le modalità di elezione o di designazione sono individuate con decreto del Ministro del Lavoro.

RLS e microimprese
Una questione molto delicata riguarda le micro imprese che occupano un solo lavoratore; in queste fattispecie, molto diffuse, è necessario comprendere se lo stesso possa assumere l'incarico di rappresentante o se, invece, debba necessariamente realizzarsi l'intervento del RLST. In effetti, bisogna considerare che il RLS ha, per sua natura, funzioni di rappresentanza di una collettività definita, come emerge anche dalla stessa definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera i), che parla di "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro", con una caratterizzazione in senso non conflittuale e partecipativa e, nel caso estremo in questione, non sussistendo alcun divieto o vincolo nel D.Lgs. n. 81/2008, in linea di principio appare ammissibile che l'unico lavoratore assuma il ruolo di rappresentante, fermo restando l'assolvimento da parte del datore di lavoro di tutti gli obblighi in materia e nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva in quanto applicabile.
Sarebbe auspicabile, tuttavia, un intervento correttivo del legislatore per disciplinare questa ipotesi e rendere più agevole l'assolvimento degli obblighi da parte delle micro imprese.

Il potere di accesso del RLST in azienda
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il RLST può accedere ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2, art. 48. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In questa ultima ipotesi, l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
Qualora il datore di lavoro impedisca l'accesso del RLST, quest'ultimo lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL o Direzione provinciale del lavoro).




La VdR nelle aziende senza RLS
L'articolato quadro delle attribuzioni delineato dall'art. 50 comporta anche molteplici difficoltà operative per quelle aziende nelle quali i lavoratori non hanno eletto il proprio rappresentante e l'organismo paritetico (il Fondo previsto dall'art. 52 non è ancora operante) non ha ancora comunicato il nominativo del RLST; queste difficoltà rischiano di amplificarsi ulteriormente a causa della mancata proroga dell'obbligo di valutazione dei rischi secondo il D.Lgs. n. 81/2008, che non è stata inserita nel D.L. n. 207/2008. Questa situazione risulta molto diffusa nelle piccole imprese a causa sia dell'atteggiamento particolarmente ostico che si rileva ultimamente tra i lavoratori - che spesso, nel timore d'incorrere in responsabilità penali, non sono disponibili a ricoprire l'incarico - sia degli inevitabili tempi di messa a regime del nuovo sistema imperniato sulla figura del RLST, in molti casi ancora allo stato embrionale.
Poiché la consultazione e la partecipazione da parte del rappresentante dei lavoratori è considerata determinante in numerose decisioni prevenzionistiche da parte del datore di lavoro come, per esempio, la valutazione dei rischi o le nomine del RSPP e del medico competente, l'effetto immediato che sembra ricavarsi da una prima lettura della norma è che, qualora questa figura sia mancante per le predette ragioni, il datore di lavoro non potrebbe procedere agli adempimenti attribuiti allo stesso e a quelli ulteriori previsti dall'art. 50.
Tuttavia, un'interpretazione del genere sarebbe in netto contrasto sia con i principi costituzionali di tutela del diritto alla salute del lavoratore (artt. 32 e 41, Cost.) sia con quello sancito dall'art. 2087, c.c., oltre che con le stesse misure di tutela definite dall'art. 15, D.Lgs. n. 81/2008.
Pertanto, vista la natura della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, appare lecito ritenere, invece, che in questa fattispecie il datore di lavoro, preso atto della mancata elezione del RLS e della mancata comunicazione del RLST, deve comunque procedere a osservare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e, sotto il profilo procedurale, dovrà garantire la partecipazione e la consultazione di tutti i lavoratori in sede di riunione periodica prevista dall'art. 35, verbalizzando sia la situazione che si è venuta a creare sia le osservazioni dei partecipanti, rinviando a un successivo atto di ratifica delle decisioni adottate da parte del rappresentante non appena lo stesso sarà eletto o comunicato.

Il contributo obbligatorio per le imprese senza RLS interno
La mancata elezione da parte dei lavoratori del RLS comporta anche l'obbligo, a carico del datore di lavoro, del versamento del contributo annuale a un apposito Fondo di sostegno alla PMI, ai RLST e alla pariteticità, la cui gestione è affidata all'INAIL e opera per tutte quelle "realtà" nelle quali i CCNL e la contrattazione integrativa "non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello".
La norma è poco chiara e ha individuato gli obiettivi del fondo nel finanziamento delle attività dei RLST, della formazione dei datori di lavoro delle PMI e del sostegno alle attività degli organismi paritetici. L'importo che deve essere versato è pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva; sarà un apposito decreto interministeriale a stabilire la modalità di funzionamento del fondo.

La comunicazione annuale all'INAIL
Un altro aspetto controverso della nuova disciplina è l'introduzione dell'obbligo, per il datore di lavoro e il dirigente, di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 18, comma 1, lettera aa). Negli ultimi mesi si è molto discusso circa l'estensione di questo adempimento, in particolare per quanto riguarda sia la scadenza ­secondo alcuni la prima coincideva con il 31 dicembre 2008 ­sia il contenuto della comunicazione da presentare e alla sede INAIL destinataria.
Un esempio emblematico, in tal senso, è la modulistica proposta da qualche software house che prevede uno schema di comunicazione che, tuttavia, non appare in sintonia con le finalità della norma. Infatti, premesso che l'adempimento ha natura prettamente amministrativa ed è, pertanto, sanzionato non penalmente ma con una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 (art. 55, comma 4, lettera o), la sua ratio è quella sia di monitorare la presenza degli RLS nelle aziende, anche ai fini di altri interventi, sia di costruire nel tempo un banca dei RLS.
Per evitare inutili allarmismi e soluzioni "fantasiose", occorre ricordare che lo stesso INAIL, con nota 18 luglio 2008 (si veda il riquadro 2), ha precisato che i datori di lavoro non devono ancora effettuare alcun adempimento in quanto sarà lo stesso Istituto assicuratore a stabilire le modalità e i termini di comunicazione in un'ottica di massima semplificazione operativa.
Probabilmente, questo adempimento sarà inserito nella procedura di autoliquidazione annuale del premio o sarà attratto dal nuovo sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, che dovrebbe prendere il via prossimamente (art. 8).

Conclusioni
Nel nuovo sistema di consultazione e di partecipazione definito dal D.Lgs. n. 81/2008 si annidano diverse anomalie che rischiano di avere ricadute negative soprattutto sulle micro e piccole imprese. In particolare, la previsione generalizzata di figure esterne al contesto aziendale, pur se funzionale in ambiti particolari, in molti altri rischia, invece, di generare nuove contrapposizioni senza considerare, poi, i nuovi costi a carico delle aziende - come, per esempio, il contributo al Fondo ex art. 52 e la formazione - che appaiono sempre più poco sostenibili.
A questo si aggiunge un meccanismo di compartecipazione eccessivamente frastagliato che per i suddetti motivi deve essere necessariamente rivisto, e in tal senso la sede naturale appare l'emanazione del decreto correttivo al D.Lgs. n. 81/2008 che dovrebbe essere pubblicato nei prossimi mesi.

Fonte:confartigianatobologna.it

martedì 31 marzo 2009

Consulenza Sicurezza sul Lavoro

CDS Service 626 srl è una società di consulenza per la sicurezza sul lavoro, formata da un team di professionisti altamente specializzati e con pluriennale esperienza in diversi settori - dalla sicurezza sul lavoro, alla medicina del lavoro, all'igiene degli alimenti, alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori - in grado di rispondere a tutte le esigenze di adeguamento alle normative vigenti, sviluppando le proprie competenze della Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro e nell'igiene degli alimenti.

CDS Service 626 s.r.l. offre i propri servizi ad enti, associazioni, amministrazioni comunali, case di riposo, cliniche private, scuole, istituti bancari, P.M.I. (Piccole e Medie Imprese), S.P.A. (Società per Azioni), la propria collaborazione e assistenza completa per l'espletamento e la regolarizzazione agli obblighi di legge. CDS Service 626 s.r.l. ha sede operativa ad Anguillara Sabazia in provincia di ROMA ma opera in tutto il territorio nazionale grazie alla sua offerta formativa online e alla dotazione logistica di alto profilo.
Da oggi, grazie a CDS Service 626 s.r.l. mettere la tua azienda in regola con quanto previsto dalla norme vigenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro è semplice ed economico. Infatti grazie alla nostra pluriennale esperienza riusciamo ad abbattere i costi di consulenza in virtù della preparazione dei nostri consulenti che in pochi giorni possono procedere alla regolarizzazione della sua Azienda.

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lunedì 30 marzo 2009

Sicurezza: mercato in crescita

Il responsabile della sicurezza è una delle figure più ricercate dalle aziende, anche in tempi di crisi. E, sostiene Alessandro Spaziani, esperto del settore e autore di diverse pubblicazioni a riguardo, il mercato avrà sempre più bisogno di questo tipo di professionalità.
Le aziende cercano responsabili per la sicurezza, perché?
«Il decreto legislativo del 2008, il cosiddetto Testo unico, ha rinnovato il mondo della sicurezza sul lavoro, dando alla questione una importante centralità».
Che cosa prevede il Testo?
«Una quintuplicazione delle funzioni rispetto alla vecchia legge 626; introduce la responsabilità amministrativa delle aziende in caso di violazioni della sicurezza. Significa che le aziende adesso fanno più attenzione. Con il Testo unico è stata introdotta la certificazione. Si è aperto dunque un mercato enorme. Le aziende incominciano a organizzarsi per evitare sanzioni e cercano per questo nuove figure professionali».
Come e dove si forma un responsabile alla sicurezza?
«Nel 1996 è stato introdotto un decreto, recepito poi dal Testo unico, sulla qualifica del personale responsabile alla sicurezza. Esistono quindi corsi di formazione divisi in tre livelli: il primo è un corso base; il secondo una specializzazione a seconda del settore in cui opera l’azienda; il terzo una specializzazione in tecnica della comunicazione con sindacati e altre figure coinvolte nel mondo della sicurezza del lavoro. Alla fine del corso, che prevede esami, sono rilasciate certificazioni».
Un giovane che vuole frequentare uno di questi corsi a chi deve rivolgersi?
«L’Inail per esempio organizza corsi di formazione professionale; ci sono poi associazioni convenzionate con istituti di ricerca e università che possono organizzarli».
Pensa sia un mercato in crescita quello della sicurezza sul lavoro?
«Assolutamente sì, le richieste per questo tipo di figure professionali aumenteranno. Si tratta di un mercato molto concorrenziale perché le aziende richiedono un grado di protezione sul lavoro sempre più alto. Servono qualifiche sempre maggiori. La grossa novità è dettata dalla certificazione sulla sicurezza, unico strumento delle società per tutelarsi».

Fonte: ilGiornale.it

tag: formazione 81

giovedì 22 gennaio 2009

Consulenza Sicurezza sul Lavoro

Consulenza Sicurezza sul Lavoro



CDS Service 626 srl è una società di consulenza per la sicurezza sul lavoro, formata da un team di professionisti altamente specializzati e con pluriennale esperienza in diversi settori - dalla sicurezza sul lavoro, alla medicina del lavoro, all'igiene degli alimenti, alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori - in grado di rispondere a tutte le esigenze di adeguamento alle normative vigenti, sviluppando le proprie competenze della Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro e nell'igiene degli alimenti.

CDS Service 626 s.r.l. offre i propri servizi ad enti, associazioni, amministrazioni comunali, case di riposo, cliniche private, scuole, istituti bancari, P.M.I. (Piccole e Medie Imprese), S.P.A. (Società per Azioni), la propria collaborazione e assistenza completa per l'espletamento e la regolarizzazione agli obblighi di legge. CDS Service 626 s.r.l. ha sede operativa ad Anguillara Sabazia in provincia di ROMA ma opera in tutto il territorio nazionale grazie alla sua offerta formativa online e alla dotazione logistica di alto profilo.

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lunedì 19 gennaio 2009

Comunicazione Nomina RLS all'INAIL

Come e quando comunicare all'INAIL il nominativo del RLS



Il decreto 81/08 introduce un nuovo onere a carico del datore di lavoro in merito alla figura del RLS.
L’art. 18 comma 1, lettera aa) definisce che il datore di lavoro deve comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per quanto riguarda le modalità di tale comunicazione non esiste ancora nessuna circolare che chiarisca come assolvere tale obbligo. Dal 16 maggio, però, la legge è in vigore e il datore di lavoro inadempiente può essere sanzionato con una multa di€ 500,00.

Alcune sedi INAIL interpellate hanno confermato che non esiste ancora una procedura per la comunicazione. Le sedi INAIL, però, consigliano di procedere comunque con la comunicazione del nome del RLS o via fax conservando traccia dell’invio o tramite lettera raccomandata.

mercoledì 14 gennaio 2009

Decreto Milleproroghe: rinvii mirati

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2008, n, 207 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”.
Nel decreto-legge in argomento sono contenute, tra l’altro le disposizioni relative alle modifiche, già preannunciate, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con un parziale dietrofront sulle proroghe in tema di sicurezza sul lavoro rispetto a quanto scaturito dal Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 in cui era stato approvato il decreto-legge.

Si tratta, quindi, di un rinvio mirato delle misure relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e, pertanto l’1 gennaio 2009 è entrato l’obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi aziendali in base all’articolo 28 del nuovo Testo unico mentre i datori di lavoro avranno tempo sino alla data del 16 maggio 2009:
per valutare lo stress lavoro-correlato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 28 del citato D.Lgs. n. 81/2008;
per assicurare una data certa al documento di valutazione dei rischi.
Con l’articolo 32 del decreto-legge in argomento slittano al 19 maggio 2009:
l’obbligo di comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno ed ai fini assicurativi quelli che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r) del d.lgs. n. 81/2008);
il divieto delle visite mediche preassuntive (art. 41, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008).
Ad ogni buon conto il testo dell’articolo 32 del decreto-legge in argomento è il seguente:
“Art. 32 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.”

giovedì 6 novembre 2008

Il datore di lavoro è penalmente responsabile se in azienda mancano tecnologie aggiornate

La Cassazione ha stabilito che i datori di lavoro devono essere al passo con i tempi per quanto riguarda le misure di sicurezza in azienda. In caso di infortunio di un dipendente, infatti, i vertici dell’impresa rischiano una condanna, anche penale, se non hanno introdotto in azienda le tecnologie più moderne e avanzate per tutelare i lavoratori.

La sentenza n. 38819 del 14 ottobre 2008, ha confermato la responsabilità penale dell’amministratore di una Spa di Pordenone, accusato di lesioni gravi colpose nei confronti di un dipendente che si era ferito pulendo una macchina industriale.
Per la suprema Corte, "il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. L'articolo 2087, infatti, nell' affermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro anche ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche".

(Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 14/10/2008, n. 38819)

mercoledì 15 ottobre 2008

Sicurezza sul Lavoro: partita la campagna della Provincia di Roma

Da mercoledì 1 ottobre è partita la campagna per la sicurezza sul lavoro della Provincia di Roma, con un numero dedicato, 06 67665311, al quale i cittadini potranno segnalare anomalie riscontrate sui luoghi di lavoro.

Parallelamente all'attivazione della linea telefonica dedicata, la Provincia di Roma ha creato una task force composta da 12 agenti della Polizia provinciale. Gli agenti a tal proposito frequenteranno anche un corso di formazione in tema di sicurezza sul lavoro della durata di 2 settimane. La squadra agirà sul campo e nel caso riscontrasse anomalie informerà le forze dell'ordine e le Asl.

"La Provincia – ha spiegato il presidente Zingaretti - negli atti burocratici non ha competenze in tema di sicurezza sul lavoro. Non possiamo censire nè colpire ma possiamo controllare. Per la sicurezza tutti possiamo fare qualche cosa. Vogliamo dare la percezione a chi è solo, a chi è vittima del caporalato, a chi è senza contratto che c'è un numero della Provincia che si attiva".


Il numero dedicato della Provincia di Roma darà anche informazioni sulle leggi e si rivolgerà ai piccoli imprenditori, ma anche a chi pensa di subire danni, mettendolo in contatto con i sindacati.

Accordo Stato Regioni sull'accertamento delle Tossicodipendenze

La Conferenza unificata Stato Regioni approva l’accordo per definire le procedure di accertamento dell’assenza di tossicodipendenza nei lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi.

La Conferenza Permanente ha approvato, in data 18 settembre 2008, l’accordo per le “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi” applicative del provvedimento del 30 ottobre 2007 (art. 8, comma 2).

Ricordiamo che il provvedimento del 30 aprile 2007 prevede l’obbligo di effettuare test antidroga per prevenire, a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, incidenti dovuti alla pericolosa condizione di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte degli stessi lavoratori. Questi test, i cui costi sono a carico del datore di lavoro, prevedono sia visite mediche che esami di laboratorio.

All’articolo 4 è previsto che “Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.”

Le linee guida risultanti dalla conferenza unificata del 18 settembre 2008 chiariscono a livello nazionale i punti relativi alle modalità di accertamento, in particolare:

  • attivazione della procedura: trasmissione dell’elenco dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti da parte dei datori di lavoro;

  • modalità di attivazione ed esecuzione degli accertamenti sanitari;

  • procedure accertative di primo livello da parte del medico competente;

  • procedure di laboratorio per l’effettuazione di accertamenti tossicologico-analitici di primo livello;

  • procedure di diagnosi accertative di secondo livello a carico delle strutture sanitarie competenti;

  • metodologia dell’accertamento da parte del medico competente;

  • metodologia dell’accertamento da parte del SERT o da altre strutture sanitarie competenti;

  • requisiti di qualità dei laboratori di analisi.

lunedì 29 settembre 2008

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n 81

Sicurezza sul lavoro: il futuro è nell’ e-learning
Come i corsi on line stanno rivoluzionando il mercato della formazione.


Con l’avvento delle nuove tecnologie e la diffusione della banda larga che consente connessioni ad alta velocità, anche gli operatori della formazione si mettono al passo coi tempi proponendo ai propri clienti la possibilità di seguire i corsi di formazione direttamente on line senza la necessità di spostarsi dalla propria abitazione o dal proprio ufficio.

L’ e-learning sfrutta infatti tutte le potenzialità rese disponibili da Internet al fine di fornire una formazione sincrona e/o asincrona agli utenti che possono, in qualsiasi momento, accedere ai contenuti dei corsi e al materiale didattico in ogni luogo esista una connessione on line.

Nel corso degli ultimi mesi, in concomitanza con l’entrata in vigore del Testo Unico Sicurezza introdotto con il d.lgs. 81/2008 che prevede severe sanzioni per le aziende non in regola con le prescrizioni in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro, si è assistito ad una corsa delle aziende alla regolarizzazione delle proprie posizioni secondo quando previsto dalla legge.

Il vantaggio di poter seguire un corso on line porta alcuni non sottovalutabili vantaggi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.

Il datore di lavoro può godere del vantaggio di mantenere inalterata
la produttività e di monitorare l’effettiva applicazione del dipendente.

Il lavoratore di contro, evitando lo strazio di recarsi nella sede ove
si svolgono i corsi, può sentirsi stimolato da questo nuovo metodo
di apprendimento e valutazione.

Il notevole sforzo legislativo compiuto in Italia negli ultimi anni per cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica e le aziende sulle tematiche della sicurezza del lavoro ha prodotto una rapida evoluzione dell’offerta formativa, con un proliferare di società e agenzie che offrono corsi di formazione.

Tutto626.it è la soluzione ideata dalla CDS Service 626 srl per l’abbattimento dei costi e dei tempi di formazione del personale lavoratore. Infatti grazie al portale e-learning ideato da CDS Service 626 srl è possibile svolgere tutti i corsi previsti dal Testo Unico Sicurezza direttamente on line.

E così, il datore di lavoro che intende assumere nella propria persona il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) può seguire tranquillamente da casa propria o dall’ufficio il video-corso relativo e, al termine delle video lezioni, procedere alla compilazione del test per il rilascio dell’attestato.

Allo stesso modo, è possibile procedere alla formazione del personale in merito alle precauzioni antincendio e gestione delle emergenze (corsi per addetti antincendio e primo soccorso in azienda), così come alla compilazione del Documento della Valutazione dei Rischi.

« Abbiamo cercato di creare un portale al servizio delle attività produttive di qualsiasi natura. Dal singolo dettagliante alla grande azienda » afferma il dott. Rolando Morelli, direttore tecnico della CDS Service 626 srl « Crediamo fermamente che le nuove tecnologie debbano venire incontro alle esigenze di tutti, anche nel campo della formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro » continua il dott. Morelli « Abbiamo rivoluzionato il mercato della formazione a distanza semplicemente offrendo la possibilità di scegliere quando, come, e dove seguire i corsi da noi organizzati. » E tutto ciò con un notevole risparmio rispetto ai classici corsi in aula.

L’opportunità di poter seguire le lezioni on line riduce i costi di produzione di tutto il materiale cartaceo e quelli relativi al personale preposto alla didattica. In questo modo il costo finale per l’utente risulta quasi dimezzato.

Ad esempio per una azienda che necessiti dei documenti principali per essere in regola con il d.lgs 81/2008 (corso RSPP, Documento Valutazione Rischi, Corso Antincendio, Corso Primo Soccorso, Corso Formazione e Informazione Lavoratore) mediamente il costo sarà di oltre mille euro. Grazie alla formazione on line di tutto626.it il costo sarà di 450 euro + IVA. Certamente un risparmio da non sottovalutare soprattutto in un momento in cui l’economia va a rilento e le aziende soffrono terribilmente l’ingente pressione fiscale.

Per vincere le reticenze di quanti guardano al mondo web con diffidenza, la CDS Service ha avviato un progetto di ricerca scientifica sui formati e-learning con l’Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Ingegneria Elettrica, al fine di studiare la struttura dell’offerta formativa on line e dare ai propri clienti un servizio di consulenza completo in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Entrando nel portale www.tuttto626.it il singolo corsista potrà ricevere delucidazioni in presa diretta grazie al servizio di tutoraggio on line reso con un software di messaggistica istantanea (sul modello dei famosi Skype o Messenger) o “postando” i propri quesiti su un apposito forum messo a disposizione degli utenti, sul quale il personale qualificato della CDS Service potrà analizzare i quesiti posti dagli utenti procedendo alla formulazione di risposte esaustive sui temi dei corsi.

« La formazione a distanza rappresenta ormai una risorsa strategica per le aziende – spiega il Dott. Morelli – E poiché si tratta di un mercato esigente che richiede flessibilità, qualità elevata nonché tempi di chiusura delle pratiche quanto più possibile brevi, il successo della nostra offerta è dato dall’affidabilità del nostro progetto web, che ci consente di erogare servizi di alto profilo a costi contenuti ».

L’ apprendimento di comportamenti corretti da tenere in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro rappresenta dunque una valida prassi, che può diventare piacevole grazie ad una modalità accattivante e didatticamente efficace come l’e-learning. La migliore qualificazione dei lavoratori incrementa in questo modo la sicurezza sui luoghi di lavoro con un consistente decremento di incidenti, situazioni di emergenza e di danni ai materiali.

Concludendo, la formazione on line soppianterà definitivamente il concetto classico di didattica in aula grazie soprattutto agli enormi vantaggi che porta per tutte le componenti interessate ed in particolare in riferimento a:

COSTI:
offre la possibilità di formare un numero elevato di partecipanti a costi ridotti e contenuti grazie ai ridotti investimenti in termini di logistica.

ADATTAMENTO:
- il partecipante preparato ha la libertà di procedere più velocemente dei suoi “compagni” di corso, senza soffermarsi su argomenti già acquisiti,
- i tempi di studio sono strettamente legati allo stile di vita del partecipante grazie alla flessibilità di orario e fruizione dei contenuti.

INTERAZIONE:
- forum, chat, email e aule virtuali rendono possibili le sessioni di apprendimento collaborativo, caratteristica fondamentale per mantenere un'interazione umana tra le parti;
- il partecipante ha la libertà di porre domande senza sovrapporsi ad altri e dover attendere il suo turno;
- il partecipante ha costantemente a sua disposizione contenuti di vario formato, comunità di apprendimento, trainer, tutor, strumenti di autovalutazione.



Per maggiori informazioni:
CDS Service 626 Srl
Via S.Stefano 6/b
00061 – Anguillara Sabazia – (Roma)
Tel. 06.99.68.846 – 06.99.68.849
info@tutto626.it – http://www.tutto626.it

lunedì 22 settembre 2008

Art. 37 Testo Unico Sicurezza

formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti


formazione lavoratori1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

   
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

   
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.


2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma 2.


4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

   
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

   
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

   
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.


5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.


6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.


7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

   
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

   
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

   
c) valutazione dei rischi;

   
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.


8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.


10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.


11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.


12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.


13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.


14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

Corso Primo Soccorso

CDS Service 626 srl, propone corso di primo soccorso e gestione delle emergenze in azienda a soli 120 € . Grazie al portale e-learning www.tutto626.it puoi metterti in regola con quanto previsto dalla legge sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (Testo Unico Sicurezza - ex 626) con pochi click e direttamente dall'ufficio.

Puoi seguire il videocorso relativo al pronto soccorso e scaricare il materiale didattico. Al termine dello studio può svolgere il test di valutazione. Qualora dia esito positivo riceverà il suo attestato di addetto al primo soccorso direttamente a casa tua in contrassegno.

Corso Primo Soccorso - 120 €

martedì 9 settembre 2008

Sicurezza sul Lavoro

E' triste ma doveroso constatare come da qualche tempo sembra sia scoppiata una vera e propria epidemia di incidenti mortali sul lavoro. Quotidianamente giornali e telegiornali propongono il triste aggiornamento del conto delle vittime, con indicazione dei luoghi e delle circostanze dell'incidente. Tutto sembra iniziato con il terribile incidente alle acciaierie Tyssen di Torino. Alle prese di posizione delle alte cariche dello Stato, ha fatto seguito l'impegno dei media che stanno dando ampio risalto ad ogni incidente mortale accaduto su un qualsiasi posto di lavoro. L'iniziativa è lodevole ma senza un circostanziato resoconto delle circostanze che hanno provocato l'incidente di turno rischia di provocare assuefazione nel lettore/telespettatore e, in ultima analisi, disinteresse.
Da un punto di vista puramente statistico (purtroppo) la morte sul posto di lavoro è piuttosto probabile. Tutti lavoriamo e ogni posto di lavoro nasconde le sue insidie.
E' un dato di fatto che lavorare presenta dei rischi, così come guidare l'auto o fare escursioni in montagna. Banalizzando si può dire che la vita è rischio continuo. Senza il necessario approfondimento sulle cause degli incidenti non si aggiunge nulla all'amara constatazione che ogni attività, anche la più banale, ci espone a rischi che il fato può rendere addirittura mortali.
Se un atleta come Gattuso può fratturarsi un polso semplicemente sedendosi su una panchina è fatale che accadano incidenti gravi in ambiti lavorativi oggettivamente più pericolosi come officine, costruzioni, laboratori. Occorre che al conto delle morti si aggiunga l'indagine sulle cause degli incidenti, se erano presenti i dispositivi obbligatori per la sicurezza sul lavoro, se fu fatalità o vi fu colpa. Altrimenti il triste elenco finirà per assomigliare a quello che ascoltiamo dopo ogni rientro dalle ferie sui morti in autostrada: un numero che ci impressiona forse per un attimo e che poi sparisce dalla memoria come fatto irrilevante, trascinando con sé ogni seria considerazione sulla sicurezza.

Tutto626.it organizza corsi di formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Metti in regola la tua azienda! Il lavoro è un diritto, la sicurezza un dovere di tutti!

venerdì 5 settembre 2008

Corso Antincendio Roma

Corso di formazione per addetto al servizio antincendio a 100 euro.

Corso Antincendio Roma di tutto626.it ti permette di seguire il corso direttamente on line senza muoverti dal posto di lavoro. Se hai una azienda in categoria di rischio basso procedi alla registrazione del tuo account, segui il video corso e procedi al test di valutazione on line.

Nomina RSPP

Il datore di lavoro nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ( RSPP )
Detta nomina, formalizzata da un modulo apposito (vedi modello autonomina rssp), viene trasmessa all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali/ASL.

In allegato alla comunicazione, il datore di lavoro invia le seguenti informazioni relative alla persona che svolgerà l'incarico di RSPP:

. i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
. il periodo nel quale tali compiti siano stati svolti;
. il curriculum personale.

La formalizzazione dell'incarico definisce le mansioni che competono al RSPP, ovvero:

. individuare e valutare i fattori di rischio;
. individuare le misure più opportune a mantenere o migliorare il livello di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro;
. elaborare i sistemi di controllo per l'applicazione delle misure preventive e protettive;
. elaborare procedure di sicurezza per le varie attività;
. proporre i programmi di formazione e informazione dei lavoratori;
. partecipare alla riunione annuale per la sicurezza.


Affidare a terzi (interni o esterni all'impresa) l'incarico di RSPP non elimina dal datore di lavoro la responsabilità diretta di ciò che accade nello svolgimento delle attività; pertanto il datore di lavoro non deve mai smettere di effettuare attività di vigilanza su quanto effettuato da persone da lui incaricate per la realizzazione dell'opera in tutti i suoi aspetti, sicurezza e saluti compresi.

E' importante infine che il datore di lavoro nella nomina del RSPP effettui una seria, attenta, critica attività di scelta del soggetto ideale a ricoprire il ruolo.

venerdì 29 agosto 2008

Documento per la Valutazione dei Rischi DVR

Il datore di lavoro, secondo quanto prescritto dal dlgs 81 2008 deve procedere all’individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda e delle loro reciproche interazioni, nonché alla valutazione della loro entità. Su questa base il datore di lavoro deve individuare le misure di prevenzione e pianificarne l’attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza.

La valutazione è effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( RSPP ) e con il medico competente (nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante per la sicurezza ( RLS ).

Al termine della valutazione viene elaborato un apposito documento che viene conservato presso l’azienda e che costituisce il punto di riferimento per tutti i soggetti che intervengono nelle attività rivolte alla sicurezza in azienda.

Contenuti del documento
Nell’impostazione del legislatore il documento è articolato in tre parti e contiene:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.

La relazione deve fornire indicazioni almeno su:
- le realtà operative considerate, eventualmente articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi del ciclo produttivo rilevanti per l’individuazione e la valutazione dei rischi, lo schema del processo lavorativo, con riferimento sia ai posti di lavoro, sia alle mansioni ed ogni altro utile dato;
- le varie fasi del procedimento seguito per la valutazione dei rischi;
- il coinvolgimento delle componenti aziendali, con particolare riferimento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- le professionalità e risorse interne ed esterne cui si sia fatto eventualmente ricorso.
Per quel che concerne i criteri adottati, le indicazioni devono riguardare:
- i pericoli ed i rischi correlati;
- le persone esposte al rischio prese in esame, nonché gli eventuali gruppi particolari (le categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori stessi);
- i riferimenti normativi adottati per la definizione del livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti;
- gli elementi di valutazione usati in assenza di precisi riferimenti di legge (norme di buona tecnica, codici di buona pratica, ecc.);

b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adottate sulla base della valutazione effettuata e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati, con l’indicazione:
- degli interventi risultati necessari a seguito della valutazione e di quelli programmati per conseguire una ulteriore riduzione di rischi residui;
- delle conseguenti azioni di informazione e formazione dei lavoratori previste;
- dell’elenco dei mezzi di protezione personali e collettivi messi a disposizione dei lavoratori;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, illustrando in particolare:
- l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
- il programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza poste in atto;
- il piano per il riesame periodico od occasionale della valutazione, anche in esito ai risultati dell’azione di controllo.

DUVRI

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di aziende diverse che operano nella stessa sede con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Non è necessario il DUVRI nella semplice fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento); per i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante. Il DUVRI non è necessario nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento.

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI.

mercoledì 13 agosto 2008

Dlgs 81: Nuovo Portale Sicurezza

CDS Service 626 presenta www.tuttodlgs81.it il nuovo portale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Il nuovo portale è stato studiato per facilitare le procedure di iscrizione ai corsi per quanti vogliono mettersi in regola con la normativa introdotta dal dlgs 81 2008 che aggiorna la legge 626/94.

Tutti i corsi e i servizi offerti:


  • root principale




  • Antincendio




  • Formazione Lavoratore




  • Mulettisti




  • Pi.M.U.S.




  • Pronto Soccorso




  • RLS




  • RSPP




  • Privacy




  • HACCP




  • Sorveglianza Sanitaria




  • Valutazione Rischi


  • lunedì 11 agosto 2008

    Technorati: segnalato il blog

    Technorati Profile

    Il blog sicurezza è stato segnalato da technorati.com il più importante portale dedicato ai bloggers di tutto il mondo.